Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 336 del 1994
Massime (1)
Massima n. 20913
- Reato in genere
- Sanzioni
- Sanzioni sostitutive
- Applicabilità
- Reato concernente il superamento dei limiti di accettabilità degli scarichi nelle acque, punito con l'arresto
- Esclusione
- Lamentata disparità di trattamento rispetto a più gravi fattispecie criminose
- Questione già decisa
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione, in quanto concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - v. S. n. 254/1994. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Norme impugnate
- art. 60, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con ordinanze emesse il 22 novembre 1993 dal Pretore di Asti, il 16 marzo 1994 dalla Corte di appello di Torino, il 15 febbraio 1994 dal Pretore di Saluzzo (n. 2 ordinanze), il 9 e il 4 febbraio, il 9 marzo ed il 14 gennaio 1994 dal Pretore di Bologna, rispettivamente iscritte ai nn. 182, 275, 293, 294, 298, 299, 300 e 301 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 15, 21, 22 e 23, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio del 6 luglio il Giudice relatore Giuliano Vassalli.
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Asti ha, con ordinanza del 22 novembre 1993, sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude l'applicabilità delle sanzioni sostitutive ai reati previsti dall'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319;
che un'identica questione hanno sollevato anche il Pretore di Bologna, con quattro ordinanze del 14 gennaio 1994, 4 febbraio 1994, 9 febbraio 1994 e 9 marzo 1994, il Pretore di Saluzzo, con due ordinanze, entrambe del 15 febbraio 1994 e la Corte di appello di Torino, con ordinanza del 16 marzo 1994;
che in nessuno dei giudizi si è costituita la parte privata né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;
punto 2
Considerato che, attesa l'identità delle questioni, i relativi giudizi vanno riuniti;
che questa Corte, con sentenza n. 254 del 1994, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio "nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)";
e che, dunque, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 254 del 1994, "nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)", questione sollevata dal Pretore di Asti, dal Pretore di Bologna, dal Pretore di Saluzzo e dalla Corte di appello di Torino con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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