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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 213 del 1995

Decisione
decisa il 1995-05-29, depositata il 1995-05-31
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:213
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 21488

  • Reato in genere
  • Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi
  • Ambito di applicazione
  • Inapplicabilità per espresso divieto ai reati (nella specie contestati all'imputato) di inquinamento idrico previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente da quanto stabilito per le analoghe figure criminose contemplate da norme emesse in epoca successiva
  • Lamentata lesione del principio di eguaglianza
  • Asserita incidenza sul diritto di difesa nonché violazione del principio del reinserimento sociale del condannato
  • Questione già decisa
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione, in quanto concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima 'in parte qua'. - S. n. 254/1994; si vedano altresì: O. nn. 336/1994, 402/1994, 429/1994, 114/1995. red.: G. Leo

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60, terzo comma (recte: secondo comma), della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 23 aprile 1994 dal Pretore di Bergamo - Sezione distaccata di Treviglio nel procedimento penale a carico di Ranalli Tommaso, iscritta al n. 31 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1995; Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Bergamo - Sezione distaccata di Treviglio ha, con ordinanza del 23 aprile 1994, sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 60, terzo comma (recte: secondo comma), della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino al reato previsto dall'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 254 del 1994, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento); e che, pertanto, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanze n. 336 del 1994, n. 402 del 1994, n. 429 del 1994 e n. 114 del 1995);
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 254 del 1994, "nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), sollevata dal Pretore di Bergamo - Sezione distaccata di Treviglio con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 31 maggio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze