Sez. 3, Sentenza n. 7337 del 27/07/1998 (Rv. 517507 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Nozione - Rilevabilità in ogni stato e grado del giudizio - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM
Alla stregua della regola dettata dall'art. 81 cod. proc. civ., fuori dai casi espressamente previsti dalla legge di sostituzione processuale o di rappresentanza, nessuno può far valere in giudizio un diritto altrui in nome proprio. Ciò comporta, trattandosi di materia di ordine pubblico attinente alla legittima instaurazione del contraddittorio, la verifica, che può avvenire anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, della titolarità, in capo all'attore e al convenuto, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, dei relativi diritti ed obblighi, salvo che sulla questione sia intervenuto giudicato interno. (Nella specie, la ricorrente, titolare, secondo la stessa prospettazione dei fatti contenuta nella citazione introduttiva del giudizio, di azienda commerciale, ma non proprietaria, bensì conduttrice dell'immobile nel quale si svolgeva la relativa attività, aveva richiesto, ed ottenuto in prime cure, la condanna dei proprietari delle terrazze sovrastanti il negozio al risarcimento dei danni sofferti a seguito di infiltrazioni d'acqua; il giudice d'appello, con sentenza confermata in parte qua dalla S.C., pur in assenza di specifico gravame sul punto, la aveva dichiarata carente di legittimazione ad agire in ordine al risarcimento del danno all'immobile, riducendo, conseguentemente, la condanna al risarcimento in suo favore del solo lucro cessante).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)