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Sez. U, Sentenza n. 1912 del 09/02/2012 (Rv. 620484 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Nozione - Difetto - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del processo - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620484-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM

La "legitimatio ad causam" si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data" - la verifica, anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione) e in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta. (Nella specie la S.C. ha rilevato d'ufficio il difetto di legittimazione attiva della Provincia di Oristano che aveva proposto dinanzi al TSAP, agendo quale proprietario terriero consorziato e nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, domande a tutela delle competenze dell'attività del Consorzio di bonifica dell'Oristanese e di quello per la sorveglianza della diga sul fiume Temo, censurando, tra l'altro, i provvedimenti attuativi adottati in base alla legge regionale Sardegna 6 dicembre 2006, n. 19).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge Reg. Sardegna 06/12/2006 num. 19, Legge Reg. Sardegna 23/05/2008 num. 6 art. 14, Legge Reg. Sardegna 23/05/2008 num. 6 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)