Sez. 3, Sentenza n. 2804 del 16/07/1975 (Rv. 376825 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - POTERI DELL'INTERVENTORE - FORMULAZIONE DI QUALSIASI ESECUZIONE E DIFESA - LEGITTIMITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - POTERI DELL'INTERVENTORE - FORMULAZIONE DI QUALSIASI ESECUZIONE E DIFESA - LEGITTIMITA.*
Il chiamato in causa a scopo di garanzia acquista la qualita di parte e, in quanto tale, egli puo esperire qualsiasi Forma di eccezione o difesa anche in ordine al rapporto principale, poiche la reiezione della relativa domanda comporta altresi la reiezione della domanda in garanzia, proposta dal convenuto in via principale contro di lui. (V 586/74, mass n 368369).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)