Sez. 2, Sentenza n. 586 del 02/03/1974 (Rv. 368369 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - AL FINE DELL'ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA ESCLUSIVA DEL TERZO - ESTENSIONE ESPLICITA DELLA DOMANDA DA PARTE DELL'ATTORE NEI CONFRONTI DEL TERZO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - AL FINE DELL'ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA ESCLUSIVA DEL TERZO - ESTENSIONE ESPLICITA DELLA DOMANDA DA PARTE DELL'ATTORE NEI CONFRONTI DEL TERZO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Quando il convenuto chiami in giudizio un terzo, piu che al fine di essere indennizzato delle conseguenze della lite, al fine della propria liberazione per l'individuazione di altro unico responsabile, sussiste comunanza di causa tra il rapporto sostanziale interessante le parti originarie e quello che fa capo al terzo chiamato. In tal caso, quindi, non e necessario che l'attore estenda esplicitamente la domanda al terzo, in quanto, per la detta comunanza, sia il convenuto sia il terzo vanno considerati litisconsorti nei confronti dell'attore in relazione alla domanda originaria che implicitamente deve ritenersi estesa anche nei confronti del terzo chiamato. (V 1010'72, mass n 357335; 811'72, mass n 356983; (V 2408'71, mass n 353361).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)