diritto.io

Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (Quarta Sezione) del 7 giugno 2007, causa C-362/05 P

Decisione
decisa il 2007-06-07
ECLI
ECLI:EU:C:2007:322

Epigrafe

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 7 giugno 2007 Nel procedimento 0362/05 P, avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ai sensi dell'art 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 23 settembre 2005, Jacques Wunenburger, rappresentato dal sig. E. Boigelot, avocat, ricorrente, procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. J. Currall e G. Berscheid, in qualità di agenti, assistiti dal sig. V. Dehin, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta in primo grado, LA CORTE (Quarta Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G. Arestis, J. Malenovský e T. von Danwitz, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott cancelliere: sig. R. Grass vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 febbraio 2007, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
Con la sua impugnazione, il sig. Wunenburger chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 5 luglio 2005, causa T-370/03, Wunenburger/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-189 e II-853; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha respinto il suo ricorso mirante all'annullamento di tre decisioni della Commissione delle Comunità europee adottate nell'ambito di un procedimento di nomina (in prosieguo, considerate nel loro insieme: «le decisioni impugnate»). Con queste decisioni, la Commissione, in qualità di autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN»), ha nominato un altro candidato ed ha respinto la candidatura del ricorrente nonché il suo reclamo.

Sentenza › Ambito normativo

punto 2
L'art. 7, n. 1, dello Statuto del personale delle Comunità europee, nella versione applicabile alla presente fattispecie (in prosieguo: lo «Statuto»), stabilisce: «L'[APN] assegna ciascun funzionario mediante nomina o trasferimento, nel solo interesse del servizio e prescindendo da considerazioni di cittadinanza, ad un impiego corrispondente al suo grado, nella sua categoria o quadro». (...)».
punto 3
L'art. 25, secondo comma, dello Statuto così stabilisce: «Ogni decisione individuale presa in applicazione del presente Statuto deve essere immediatamente comunicata per iscritto al funzionario interessato; quelle prese a suo carico devono essere motivate».
punto 4
L'art. 29, n. 1, dello Statuto prevede quanto segue: «Per assegnare i posti vacanti in un'istituzione, l' [APN], dopo aver esaminato: a) la possibilità di promozione e di trasferimento all'interno dell'istituzione; (...) bandisce un concorso per titoli o per esami ovvero per titoli ed esami (...)».
punto 5
L'art. 45, n. 1, dello Statuto recita: «La promozione è conferita con decisione dell'[APN]. Essa comporta per il funzionario la nomina al grado superiore della categoria o del quadro al quale appartiene. La promozione è fatta esclusivamente a scelta, tra i funzionari che abbiano maturato un minimo di anzianità nel loro grado, pervio scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi, nonché esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto. (...)».

Sentenza › I fatti all' origine della controversia

punto 6
II 19 settembre 2002, la Commissione ha pubblicato l'avviso di posto vacante COM/138/02 (in prosieguo: l'«awiso di posto vacante») al fine di coprire un posto di direttore, di grado A 2, presso la direzione C «Africa, Caraibi, Pacifico» nell'ambito dell'Ufficio di cooperazione EuropeAid. L'avviso di posto vacante menzionava i compiti seguenti, ossia quelli di assicurare la gestione efficace ed efficiente dei progetti e dei programmi durante tutto il ciclo operativo, dall'identificazione fino alla valutazione finale, nonché preparare e sopraintendere al processo di decentramento della gestione verso le delegazioni degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico. Erano richieste una solida esperienza di gestione del personale, una comprovata capacità di gestione, di mobilitazione e di supervisione di grandi gruppi di lavoro nonché un'attitudine alla definizione delle priorità e alla comunicazione.
punto 7
Il ricorrente, a quel tempo funzionario di grado A 3 della direzione generale «Relazioni esterne» e capo della delegazione della Commissione in Croazia, ha presentato domanda, in data 27 settembre 2002, unitamente ad altri 9 candidati, per il posto di cui trattasi.
punto 8
Dopo avere avuto un colloquio con ciascun candidato, il direttore generale dell'Ufficio di cooperazione EuropeAid (in prosieguo: il «direttore generale»), con nota 18 novembre 2002 (in prosieguo: la «nota del direttore generale»), ha comunicato alla direzione generale «Personale e amministrazione» della Commissione che aveva classificato i candidati in due gruppi. Il primo gruppo era composto da sei candidati che egli riteneva «idonei a svolgere le funzioni del posto in oggetto e che (...) rispondevano al tempo stesso ai requisiti e alle caratteristiche del posto considerato», mentre il secondo gruppo era composto da quattro candidati che «non possedevano tutte le qualità, competenze o attitudini necessarie per il posto in questione». Il ricorrente figurava in questo secondo gruppo.
punto 9
Successivamente, il comitato consultivo per le nomine (in prosieguo: il «CCN») ha redatto un elenco di sei candidati, corrispondente al primo gruppo costituito nella nota del direttore generale. Il CCN, in un parere del 12 dicembre 2002, ha ritenuto che quattro candidature, tra cui quella del sig. Naqvi, potessero essere prese in considerazione per il seguito del procedimento di selezione. L'8 gennaio 2003, la Commissione, in qualità di APN, ha deciso di nominare il sig. Naqvi al posto di cui trattasi (in prosieguo: la «decisione di nomina»).
punto 10
Con lettera 11 marzo 2003, al ricorrente è stato comunicato che la sua candidatura non era stata accolta per il posto di cui trattasi (in prosieguo: la «decisione di rigetto della candidatura»). Il 2 aprile 2003 egli ha presentato un reclamo contro la decisione di nomina. Una decisione di rigetto di tale reclamo è stata adottata il 14 luglio 2003 (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»).
punto 11
Con decisione 11 marzo 2004, con effetto dal 1o aprile 2004, la Commissione ha proceduto, in applicazione dell'art. 50 dello Statuto, alla dispensa dall'impiego del sig. Naqvi. In seguito a questa decisione, è stato avviato un nuovo procedimento di selezione (in prosieguo: il «secondo procedimento di selezione»), nell'ambito del quale il ricorrente ha presentato la sua candidatura. Quest'ultima non è stata accolta ed egli non ha contestato l'esito di questo secondo procedimento di selezione.

Sentenza › Il ricorso dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

punto 12
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 novembre 2003, il ricorrente ha presentato un ricorso mirante all'annullamento delle decisioni impugnate.
punto 13
La Commissione ha concluso per il non luogo a provvedere e, in subordine, per il rigetto delle domande del ricorrente.
punto 14
La Commissione ha fatto valere che il ricorso era divenuto senza oggetto a causa della dispensa dall'impiego del sig. Naqvi e dell'avvio del secondo procedimento di selezione, cui aveva partecipato il ricorrente, il quale, pertanto, non aveva più interesse al proseguimento della causa.
punto 15
Il Tribunale ha respinto le conclusioni della Commissione miranti al non luogo a provvedere.
punto 16
Il Tribunale, da un lato, ha dichiarato che la controversia aveva mantenuto il suo oggetto poiché la decisione di nomina aveva prodotto effetti fino al 1o aprile 2004 e la decisione di rigetto della candidatura continuava a produrre i suoi effetti.
punto 17
D'altra parte, il Tribunale ha ritenuto, facendo riferimento alle sentenze della Corte 26 aprile 1988, causa 207/86, Apesco/Commissione (Racc. pag. 2151, punto 16), e del Tribunale 24 settembre 1996, causa T-182/94, Marx Esser e Del Amo Martinez/Parlamento (Racc. PI pagg. I-A-411 e II-1197, punto 41), che il ricorrente mantenesse un interesse ad ottenere una decisione sulla legittimità del procedimento di selezione di cui trattasi affinché l'asserita illegittimità non si riproducesse per il futuro nell'ambito di un procedimento analogo.
punto 18
A sostegno del suo ricorso di annullamento, il ricorrente ha fatto valere, con un primo motivo, che la Commissione aveva violato l'art. 25, secondo comma, dello Statuto non motivando la decisione di rigetto del reclamo.
punto 19
Il Tribunale ha respinto questo primo motivo affermando, ai punti 28-35 della sentenza impugnata, che la motivazione contenuta nella decisione di rigetto del reclamo consentiva di comprendere il fondamento essenziale della detta decisione e di valutare se le condizioni alle quali lo Statuto subordina la regolarità del procedimento di selezione fossero state rispettate.
punto 20
Con un secondo motivo, il ricorrente ha fatto valere una violazione degli artt. 7, 29, n. 1, lett a), e 45, n. 1, dello Statuto nonché una violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di parità di trattamento e di diritto alla carriera.
punto 21
Questo secondo motivo è stato anch'esso respinto dal Tribunale che ha considerato, in primo luogo, ai punti 51-60 della sentenza impugnata, che la partecipazione del direttore generale al procedimento di selezione non costituiva, di per sé, un'irregolarità e non incideva sull'indipendenza della CCN. Pertanto, il procedimento non aveva causato una discriminazione pregiudizievole per il ricorrente. Il Tribunale ha rilevato che i criteri adottati nella decisione di rigetto del reclamo figuravano nell'avviso di posto vacante e che, in ogni caso, tali requisiti erano inerenti a qualsiasi posto di grado A 2. In tale contesto, il Tribunale ha ritenuto che la portata dell'espressione «caratteristiche del posto», che figura nella nota del direttore generale, non dovesse essere esagerata.
punto 22
Ai punti 61-83 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato, in secondo luogo, che il sig. Naqvi soddisfaceva tutte le condizioni richieste nell'avviso di posto vacante e che l'APN non aveva commesso alcun errore manifesto di valutazione nell'accogliere la sua candidatura.

Sentenza › Le conclusioni delle parti

punto 23
Il sig. Wunenburger chiede che la Corte voglia: dichiarare il suo ricorso ricevibile; annullare la sentenza impugnata; e, statuendo di nuovo, annullare la decisione di nomina; annullare la decisione di rigetto della candidatura; annullare la decisione di rigetto del reclamo; respingere l'impugnazione incidentale presentata dalla Commissione in quanto irricevibile o, quanto meno, infondata; condannare la Commissione alle spese.
punto 24
La Commissione chiede che la Corte voglia: in via principale, dichiarare che la sua impugnazione incidentale è ricevibile e fondata e, di conseguenza, annullare la sentenza impugnata nella parte in cui respinge le sue conclusioni intese al non luogo a statuire presentate in primo grado; statuire secondo diritto sulle spese; in subordine, respingere l'impugnazione in quanto irricevibile o, quanto meno, infondata; condannare il sig. Wunenburger alle spese della presente impugnazione.

Sentenza › Sull'impugnazione incidentale

punto 25
Poiché occorre pronunciarsi sull'impugnazione principale solo se la Corte respinge l'impugnazione incidentale presentata dalla Commissione, è necessario pronunciarsi innanzi tutto sulla detta impugnazione incidentale.

Sentenza › Sull'impugnazione incidentale › Argomenti delle parti

punto 26
A sostegno della sua impugnazione incidentale, la Commissione rileva, in primo luogo, che il Tribunale ha dovuto basarsi sulla considerazione puramente ipotetica della prevenzione di eventuali altre illegittimità dello stesso tipo per il futuro al fine di constatare l'interesse ad agire del ricorrente.
punto 27
La Commissione fa presente a tal riguardo che il ricorrente contesta il ruolo svolto dal direttore generale nella preselezione dei candidati. Orbene, si tratterebbe, nella fattispecie, di una circostanza puramente di fatto che non può riprodursi in un altro caso. Il Tribunale avrebbe quindi esteso in maniera eccessiva il ragionamento seguito dalla Corte nella sentenza Apesco/Commissione, sopramenzionata, perché la presente fattispecie, ossia un atto di nomina, non presenterebbe il carattere di ricorrenza meccanica richiesto.
punto 28
In secondo luogo, la Commissione fa rilevare che, pur avendo avuto un interesse indiscutibile a contestare la decisione di cui è stato destinatario nell'ambito del secondo procedimento di selezione, il ricorrente non ha presentato alcun ricorso, preferendo mantenere il suo ricorso nella causa che ha dato luogo alla sentenza impugnata. Secondo la Commissione, si tratterebbe, nell'ambito della presente causa, di un abuso di procedura che il Tribunale avrebbe dovuto constatare pronunciando un non luogo a statuire.
punto 29
Tuttavia, nella sua memoria complementare all'impugnazione incidentale, la Commissione riconosce di aver commesso un errore suggerendo che spettava al ricorrente chiedere l'annullamento delle decisioni di nomina adottate nell'ambito del secondo procedimento di selezione, poiché essa aveva già ridotto il numero di direttori e aveva proceduto al trasferimento di un direttore dalla stessa direzione generale al posto lasciato vacante dal sig. Naqvi, in applicazione dell'ampio potere discrezionale di cui essa dispone nella riorganizzazione dei suoi servizi. Tuttavia, la Commissione sostiene che queste circostanze corroborano la tesi secondo cui una decisione del Tribunale favorevole al ricorrente non avrebbe potuto aver alcun effetto pratico, per cui il suo ricorso è del tutto privo di oggetto.
punto 30
Il ricorrente ritiene che l'impugnazione incidentale della Commissione sia irricevibile, poiché la sentenza impugnata non arreca danno alla Commissione, essendo stato il ricorso respinto in quanto infondato.
punto 31
Nel merito, il ricorrente fa valere, in primo luogo, che l'impugnazione incidentale non può essere accolta poiché la Commissione non vi dimostra che la controversia è priva di oggetto.
punto 32
Egli considera che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, non ha ottenuto, in seguito alla dispensa dall'impiego del sig. Naqvi, tutto quello che avrebbe potuto ottenere dall'annullamento della decisione di rigetto della candidatura e dall'annullamento della decisione di nomina.
punto 33
Per il resto, anche se ha potuto presentare la sua candidatura nel secondo procedimento di selezione, questo non può eliminare l'irregolarità delle decisioni impugnate.
punto 34
In secondo luogo, il ricorrente ritiene che la Commissione limiti eccessivamente la nozione di interesse ad agire eludendo la questione dell'interesse del ricorrente ad ottenere una decisione sull'illegittimità del procedimento, da un lato, e sull'illegittimità della decisione di rigetto della candidatura, dall'altro, affinché tali illegittimità non si riproducano in futuro.
punto 35
Il ricorrente fa valere che il Tribunale ha soltanto applicato una giurisprudenza costante, dichiarando, al punto 19 della sentenza impugnata, che la controversia aveva mantenuto il suo oggetto.

Sentenza › Sull'impugnazione incidentale › Giudizio della Corte › Sulla ricevibilità dell'impugnazione incidentale

punto 36
In forza dell'art. 56, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, un'impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni.
punto 37
A tal riguardo risulta dalla giurisprudenza che è ricevibile il ricorso presentato contro una sentenza del Tribunale in quanto quest'ultimo ha respinto un'eccezione d'irricevibilità sollevata da una parte nei confronti di un ricorso, mentre il Tribunale, nel prosieguo della stessa sentenza, ha respinto il ricorso in quanto infondato (sentenze 26 febbraio 2002, causa 023/00 P, Consiglio/Boehringer, Racc. pag. I-1873, punto 50, nonché 22 febbraio 2005, causa 0141/02 P, Commissione/max. mobil, Racc. pag. I-1283, punti 50 e 51).
punto 38
Nella fattispecie, è pacifico che la Commissione ha sollevato dinanzi al Tribunale un'eccezione di non luogo a statuire, come risulta dal punto 12 della sentenza impugnata, che tale eccezione è stata respinta al punto 21 di tale sentenza e che il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto infondato.
punto 39
Orbene, per esaminare la ricevibilità di un'impugnazione incidentale presentata contro una sentenza che ha respinto un ricorso nel merito, non si deve operare una distinzione a seconda che l'eccezione, sollevata dinanzi al Tribunale e respinta da quest'ultimo, miri a che il ricorso sia respinto perché irricevibile o perché divenuto senza oggetto. Infatti, si tratta di due incidenti processuali che, se hanno successo, ostano a che il Tribunale statuisca sul merito.
punto 40
Di conseguenza, l'impugnazione incidentale presentata dalla Commissione è ricevibile.

Sentenza › Sull'impugnazione incidentale › Giudizio della Corte › Sulla fondatezza dell'impugnazione incidentale

punto 41
Per respingere l'eccezione di non luogo a statuire sollevata dalla Commissione, il Tribunale ha dichiarato, da un lato, al punto 19 della sentenza impugnata, che la controversia aveva mantenuto il suo oggetto nel senso che la decisione di nomina aveva prodotto effetti e la decisione di rigetto della candidatura continuava a produrre effetti. D'altra parte, il Tribunale ha dichiarato, al punto 20 della sentenza impugnata, che il ricorrente manteneva un interesse ad agire al fine di evitare che l'asserita illegittimità si riproducesse nel futuro nell'ambito di un procedimento analogo a quello di cui trattasi.
punto 42
Innanzi tutto occorre ricordare che l'interesse ad agire di un ricorrente deve sussistere, relativamente all'oggetto del ricorso, nella fase della presentazione dello stesso sotto pena di irricevibilità. Tale oggetto della controversia deve durare, così come l'interesse ad agire, fino alla pronuncia della decisione del giudice sotto pena di non luogo a statuire, il che presuppone che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che l'ha proposto (v., in tal senso, sentenza 24 giugno 1986, causa 53/85, AKZO Chemie/Commissione, Racc. pag. 1965, punto 21, nonché sentenze 19 ottobre 1995, causa C-19/93 P, Rendo e a./Commissione, Racc, pag. I-3319, punto 13, e 13 luglio 2000, causa C-174/99 P, Parlamento/Richard, Racc, pag. I-6189, punto 33).
punto 43
Orbene, se l'interesse ad agire del ricorrente viene meno nel corso del procedimento, una decisione del Tribunale sul merito non gli può procurare alcun beneficio.
punto 44
Nella fattispecie, è pacifico che il ricorrente, quando ha presentato il suo ricorso, aveva un interesse ad agire, poiché le decisioni impugnate gli arrecavano danno (v., in tal senso, sentenze 27 novembre 1984, causa 50/84, Bensider e a./Commissione, Racc. pag. 3991, punto 8, nonché 18 aprile 2002, cause riunite 061/96, 0132/97, 045/98, 027/99, 081/00 e 022/01, Spagna/Consiglio, Racc. pag. I-3439, punto 23). Il suo ricorso era quindi ricevibile.
punto 45
È vero che, a causa del secondo procedimento di selezione, organizzato in seguito alla dispensa dall'impiego del sig. Naqvi, le decisioni impugnate erano divenute inefficaci alla data in cui il Tribunale si è pronunciato.
punto 46
Infatti, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 41 delle sue conclusioni, questo secondo procedimento di selezione ha privato dei suoi effetti, nei confronti del ricorrente, la decisione di nomina. Posto che questa è indissociabile dalla decisione di rigetto della candidatura e che la decisione di rigetto del reclamo si è limitata a confermare queste due prime decisioni, il secondo procedimento di selezione ha privato dei loro effetti, per quanto riguarda il ricorrente, tutte le decisioni impugnate.
punto 47
Tuttavia, l'inefficacia delle decisioni impugnate, sopravvenuta dopo la presentazione del ricorso, non comportava, di per sé sola, l'obbligo per il Tribunale di pronunciare un non luogo a statuire per mancanza di oggetto o per mancanza di interesse ad agire alla data di pronuncia della sentenza.
punto 48
In primo luogo, occorre constatare che, quando il Tribunale ha statuito, la controversia ancora manteneva il suo oggetto, poiché le decisioni impugnate non erano state formalmente revocate dalla Commissione.
punto 49
Il Tribunale ha quindi giustamente dichiarato, al punto 19 della sentenza impugnata, che la controversia aveva mantenuto il suo oggetto.
punto 50
In secondo luogo, risulta dalla giurisprudenza della Corte che il ricorrente può anche mantenere un interesse a chiedere l'annullamento di un atto di un'istituzione comunitaria per consentire di evitare che l'illegittimità da cui questo è asseritamente viziato si riproduca in futuro (v., in tal senso, sentenze 6 marzo 1979, causa 92/78, Simmenthal/Commissione, Racc. pag. 777, punto 32; AKZO Chemie/Commissione, cit., punto 21, e Apesco/Commissione, cit., punto 16).
punto 51
Un tale interesse ad agire deriva dall'art. 233, primo comma, CE, in forza del quale le istituzioni da cui emana l'atto annullato sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta (v., in tal senso, sentenze Simmenthal/Commissione, cit., punto 32, e 5 marzo 1980, causa 76/79, Könecke/Commissione, Racc. pag. 665, punto 9).
punto 52
Tuttavia, questo interesse ad agire può esistere solo se l'illegittimità fatta valere può riprodursi in futuro indipendentemente dalle circostanze del caso che ha dato luogo al ricorso presentato dal ricorrente.
punto 53
Al punto 20 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che il ricorrente conservava un interesse ad ottenere una decisione sulla legittimità del procedimento di selezione di cui trattasi affinché l'illegittimità fatta valere non si riproducesse in futuro nell'ambito di un procedimento analogo a quello del caso di specie.
punto 54
A tal riguardo, il Tribunale si è basato sul motivo, dedotto dal ricorrente, relativo all'illegittimità del procedimento di selezione derivante dalla preselezione dei candidati risultante dalla nota del direttore generale. Il Tribunale ha considerato che non si poteva escludere che il direttore generale potesse svolgere un ruolo simile in un procedimento di selezione successivo ed analogo.
punto 55
Occorre quindi verificare se l'illegittimità fatta valere nella fattispecie dal ricorrente e la cui eventualità è stata ammessa dal Tribunale per accertare l'esistenza di un interesse ad agire possa riprodursi in futuro indipendentemente dalle circostanze del caso che ha dato luogo alla sentenza impugnata.
punto 56
È vero che, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni, le decisioni relative alla copertura dei posti di dipendenti non si ripetono mai meccanicamente allo stesso modo, nel senso che ogni decisione è unica e dipende dalla valutazione delle rispettive qualità dei candidati e dei requisiti del posto da coprire, che possono variare considerevolmente da un caso all'altro.
punto 57
Tuttavia, nella fattispecie, il ricorrente contesta non solo la legittimità delle decisioni impugnate, ma anche il procedimento che ha portato alla loro adozione. Infatti, il ricorrente fa valere che il procedimento sarebbe stato discriminatorio e, pertanto, illegittimo, in quanto tale, ossia indipendentemente dal contenuto delle decisioni impugnate. Secondo il ricorrente, la nota del direttore generale avrebbe vincolato il CCN nonché l'APN, senza che questi abbiano potuto valutare le competenze e le attitudini rispettive dei candidati non preselezionati nella detta nota.
punto 58
Orbene, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 47 delle sue conclusioni, contrariamente alla valutazione nel merito di varie candidature per un determinato posto da coprire, le modalità di un procedimento di selezione, che prevedono, come nella fattispecie secondo il ricorrente, una preselezione effettuata da un direttore generale e che vincola il CCN e l'APN, possono ripetersi in futuro nell'ambito di procedimenti analoghi.
punto 59
Dal punto di vista del ricorrente, la questione della legittimità delle modalità del procedimento di selezione per il posto di cui trattasi risulta quindi pertinente nella prospettiva di candidature future per posti quali quello di cui è causa.
punto 60
Il Tribunale ha quindi giustamente dichiarato, al punto 20 della sentenza impugnata, che il ricorrente aveva mantenuto un interesse ad agire.
punto 61
Sulla base delle considerazioni che precedono, occorre dichiarare che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto respingendo, al punto 21 della sentenza impugnata, l'eccezione di non luogo a statuire.
punto 62
Pertanto, occorre respingere l'impugnazione incidentale presentata dalla Commissione in quanto infondata e statuire sull'impugnazione principale.

Sentenza › Sull'impugnazione principale › Sul primo motivo

punto 63
Il primo motivo del ricorrente si riferisce, nella sua prima parte, ad uno snaturamento dei fatti e, nella sua seconda parte, ad un errore di diritto e ad una motivazione contraddittoria ed insufficiente.

Sentenza › Sull'impugnazione principale › Sul primo motivo › Sulla prima parte

punto 64
Il ricorrente ritiene che il Tribunale abbia snaturato gli elementi di fatto che figurano nella nota del direttore generale.
punto 65
Il ricorrente deduce infatti dall'osservazione, che figura nella detta nota, secondo cui il sig. Naqvi «appare (...) maggiormente idoneo a funzioni di concetto, di riflessione e di analisi piuttosto che alla riorganizzazione e alla direzione di un grande gruppo operativo», che quest'ultimo non possedeva la competenza per gestire e motivare un grande gruppo. Orbene, secondo il ricorrente, una tale competenza era fondamentale per il posto di cui trattasi.
punto 66
A tal riguardo, dagli artt. 225 CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia emerge che l'impugnazione è limitata ai motivi di diritto e che, pertanto, solo il Tribunale è competente ad accertare i fatti, salvo nei casi in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo sottoposti al suo giudizio, ed a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte (v., in particolare, sentenze 2 ottobre 2001, causa C-449/99 P, BEI/Hautem, Racc. pag. I-6733, punto 44, nonché 21 settembre 2006, causa 0105/04 P, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commissione, Racc. pag. I-8725, punti 69 e 70, e causa C-113/04 P, e Technische Unie/Commissione, Racc. pag. I-8831, punti 82 e 83).
punto 67
In forza di una giurisprudenza costante, un asserito snaturamento dei fatti deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove (v. sentenze 6 aprile 2006, causa C-551/03 P, General Motors/Commissione, Racc. pag. I-3173, punto 54; 21 settembre 2006, causa C-167/04 P, JCB Service/Commissione, Racc. pag. I-8935, punto 108, e 18 gennaio 2007, causa C-229/05 P, PKK e KNK/Consiglio, Racc. pag. I-439, punto 37).
punto 68
Non risulta tuttavia dall'esame della nota del direttore generale che il Tribunale abbia snaturato gli elementi di fatto. Vi si afferma infatti espressamente che il sig. Naqvi soddisfaceva i criteri enunciati nella descrizione del posto, il che gli ha consentito di essere inserito, da parte del direttore generale, nel gruppo dei candidati idonei a svolgere la funzione di direttore nel posto di cui trattasi. Di conseguenza, dalla nota del direttore generale non emerge alcun indizio inteso a dimostrare che il sig. Naqvi non possedeva le competenze richieste per occupare il detto posto.
punto 69
Il Tribunale, quindi, non ha snaturato gli elementi di fatto che figurano nella nota del direttore generale constatando, ai punti 63-68 della sentenza impugnata, che il sig. Naqvi soddisfaceva effettivamente l'insieme delle condizioni richieste dall'avviso di posto vacante e, in particolare, che possedeva la competenza per gestire un grande gruppo di lavoro.
punto 70
A tal riguardo, se è esatto, secondo la nota del direttore generale, che la capacità di gestione, di mobilitazione e di supervisione di grandi gruppi costituiva un criterio essenziale, l'uso del termine «maggiormente» che figura nella detta nota dev'essere inteso nel senso che esprime una ponderazione delle varie competenze del sig. Naqvi. Non se ne può dedurre che egli non possedesse le competenze richieste per il posto di cui trattasi.
punto 71
Di conseguenza, dall'esame della nota del direttore generale non risulta che il Tribunale abbia snaturato manifestamente gli elementi di fatto contenuti nella nota stessa.
punto 72
La prima parte del primo motivo è quindi irricevibile.

Sentenza › Sull'impugnazione principale › Sul primo motivo › Sulla seconda parte

punto 73
Nella seconda parte del primo motivo, il ricorrente sostiene, in primo luogo, che, contrariamente a quanto ha affermato il Tribunale al punto 32 della suddetta sentenza impugnata relativamente alla nota del direttore generale, la motivazione della decisione di rigetto del reclamo non consente di comprenderne il fondamento essenziale. Pertanto, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto respingendo, ai punti 28-35 della sentenza impugnata, il motivo relativo alla violazione dell'art. 25, secondo comma, dello Statuto.
punto 74
Occorre ricordare che, secondo una constante giurisprudenza, dagli artt. 225 CE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte emerge che il ricorso contro una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Non risponde ai requisiti di motivazione stabiliti da queste disposizioni un ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi (v., in particolare, sentenze 6 marzo 2003, causa 041/00 P, Interporc/Commissione, Racc. pag. I-2125, punti 15 e 16, nonché 22 gennaio 2004, causa 0353/01 P, Mattila/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-1073, punti 25 e 26).
punto 75
Orbene, nella fattispecie, per contestare la constatazione fatta dal Tribunale relativa all'assenza di violazione dell'art. 25, secondo comma, dello Statuto, il ricorrente si limita, nella sua impugnazione, a riprodurre gli argomenti che ha dedotto a tal riguardo a sostegno del primo motivo del suo ricorso dinanzi al Tribunale. Quest'ultimo, ai punti 28-35 della sentenza impugnata, ha concluso per il rigetto di questo motivo. Un'impugnazione di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell'atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, esula dalla competenza della Corte (v., in particolare, sentenze 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I-5291, punto 35, nonché 18 settembre 2003, causa C-338/00 P, Volkswagen/Commissione, Racc. pag. I-9189, punto 47).
punto 76
Pertanto, questa censura è irricevibile.
punto 77
In secondo luogo, il ricorrente addebita al Tribunale di avere motivato la sua sentenza in maniera contraddittoria e insufficiente respingendo il primo motivo ai punti 28-35 della sentenza impugnata.
punto 78
A tal riguardo, dal combinato disposto degli artt. 36, prima frase, e 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia risulta che le sentenze del Tribunale devono essere motivate al fine, da un lato, di consentire all'interessato di conoscere i motivi della decisione del Tribunale e, dall'altro, di fornire alla Corte sufficienti indicazioni per consentirle di esercitare il suo controllo (v. sentenza Technische Unie/Commissione, cit, punto 85 e giurisprudenza ivi citata).
punto 79
Nella presente causa, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 66 delle sue conclusioni, il Tribunale ha esaminato in maniera approfondita, ai punti 28-35 della sentenza impugnata, la decisione di rigetto del reclamo ed ha esposto in maniera dettagliata e senza contraddizioni perché, a suo parere, la Commissione aveva soddisfatto l'obbligo di motivazione ad essa incombente.
punto 80
Il fatto che il Tribunale è pervenuto, nel merito, ad una conclusione diversa dal ricorrente non può di per sé comportare che la sentenza impugnata sia viziata da difetto di motivazione.
punto 81
Considerato nella sua seconda parte, il primo motivo deve quindi essere respinto in quanto parzialmente irricevibile e parzialmente infondato.
punto 82
Di conseguenza, il primo motivo dev'essere respinto.

Sentenza › Sull'impugnazione principale › Sul secondo motivo

punto 83
Con il secondo motivo, il ricorrente addebita al Tribunale di avere snaturato taluni fatti ed elementi di prova e di aver commesso un errore di diritto non annullando le decisioni impugnate per violazione degli artt. 7, 29, n. 1, lett a), e 45, n. 1, dello Statuto.

Sentenza › Sull'impugnazione principale › Sul secondo motivo › Sulla prima parte

punto 84
Con la prima parte del secondo motivo, il ricorrente fa valere che le valutazioni formulate nella nota del direttore generale sulla sua candidatura e su quella del sig. Naqvi sono identiche, salvo per quanto riguarda la «sensibilità per le riforme». Essendo stato il sig. Naqvi inserito, nella nota del direttore generale, nel primo gruppo di candidati sulla base, in particolare, delle «sfide connesse con il posto», sarebbe evidente che le dette sfide corrispondono in realtà alla «sensibilità per le riforme». Pertanto, considerando che il significato del termine «sfide» non doveva essere esagerato, il Tribunale avrebbe minimizzato la portata di un elemento essenziale nel processo di selezione dei candidati. Il ricorrente rileva anche che il criterio decisivo collegato alle «sfide connesse con il posto» non appare affatto nell'avviso di posto vacante.
punto 85
Pertanto, il Tribunale, ritenendo che il significato del termine «sfide» non dovesse essere esagerato e non verificando la conformità del procedimento all'avviso di posto vacante, avrebbe snaturato gli elementi messi a sua disposizione.
punto 86
A tal riguardo, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 74 delle sue conclusioni e come sostiene giustamente la Commissione, occorre considerare che il ricorrente chiede alla Corte di controllare valutazioni di fatto effettuate dal Tribunale, le quali, secondo la giurisprudenza costante richiamata al punto 66 della presente sentenza, rientrano nella competenza esclusiva del Tribunale, salvo nel caso in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo sottoposti al suo giudizio e salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale.
punto 87
Orbene, il ricorrente non fornisce la prova del fatto che gli atti del fascicolo rivelano un'inesattezza materiale degli accertamenti effettuati dal Tribunale o uno snaturamento da parte sua degli elementi di prova.
punto 88
Il Tribunale, in ogni caso, ha considerato, al punto 55 della sentenza impugnata, che il termine «sfide» trovava la sua origine nella nota del direttore generale e che la portata di questo termine non doveva essere esagerata, in quanto costituisce unicamente l'espressione dell'opinione del direttore generale circa le qualità personali dei candidati e non l'introduzione di un criterio nuovo relativamente all'avviso di posto vacante. Orbene, questa valutazione, puramente di fatto, rientra nella sola competenza del Tribunale che non ha, nella fattispecie, oltrepassato un suo potere di valutazione dei fatti e delle prove.
punto 89
Per quanto riguarda il criterio della sensibilità per le riforme, occorre aggiungere che il Tribunale ha constatato, ai punti 57 e 58 della sentenza impugnata, che il requisito secondo cui i candidati dovevano avere la capacità di saper condurre le riforme risultava chiaramente dalla parte descrittiva dei compiti e figurava nell'avviso di posto vacante. Il ricorrente non fornisce a tal riguardo alcun elemento tale da dimostrare che questa conclusione sia viziata da un'inesattezza materiale relativamente ai documenti del fascicolo o che il Tribunale abbia snaturato i fatti.
punto 90
Relativamente alla sua prima parte, il secondo motivo è quindi irricevibile.

Sentenza › Sull'impugnazione principale › Sul secondo motivo › Sulla seconda parte

punto 91
Con la seconda parte del secondo motivo, il ricorrente confuta le valutazioni effettuate dal Tribunale al punto 54 della sentenza impugnata, secondo cui l'abilitazione del direttore generale a procedere a una preselezione dei candidati non ha pregiudicato l'indipendenza del CCN. Il ricorrente ritiene che il CCN fosse, de facto, vincolato dal parere del direttore generale, poiché nessun elemento di fatto gli consentiva di modificare l'analisi di quest'ultimo e di preselezionare altri candidati. Pertanto, il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell'influenza esercitata dalla preselezione effettuata dal direttore generale sul seguito del procedimento di selezione dinanzi al CCN. Questa influenza sarebbe illustrata, nella presente causa, dal fatto che il CCN ha concesso un colloquio unicamente ai candidati inseriti nel primo gruppo nella nota del direttore generale.
punto 92
A tal riguardo, anche se è certo possibile nell'ambito di un'impugnazione sollevare di nuovo i punti di diritto che sono già stati esaminati in primo grado (v. sentenza 26 ottobre 2006, causa C-68/05 P, Koninklijke Coöperatie Cosun/Commissione, Racc, pag. I-10357, punto 55, e giurisprudenza ivi citata), quali, nella fattispecie, la regolarità dello svolgimento del procedimento di selezione, gli argomenti di diritto dedotti a sostegno dell'impugnazione devono tuttavia, in un caso del genere, essere indicati in maniera specifica. Orbene, non è conforme a tali precetti il ricorso che, senza neppure contenere un argomento specificamente diretto ad individuare l'errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a ripetere o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale (v. sentenza Koninklijke Coöperatie Cosun/Commissione, cit., punto 54).
punto 93
Orbene, nella fattispecie si deve constatare, come ha rilevato l'avvocato generale nel paragrafo 78 delle sue conclusioni, che il ricorrente si limita a ripetere un argomento già proposto dinanzi al Tribunale, come risulta dal punto 39 della sentenza impugnata, senza formulare un'argomentazione mirante specificamente ad individuare l'errore di diritto da cui sarebbe viziato l'atto impugnato.
punto 94
Considerato nella sua seconda parte, il secondo motivo è quindi irricevibile.
punto 95
Pertanto, il secondo motivo dev'essere interamente respinto.
punto 96
Da quanto precede risulta che l'impugnazione del sig. Wunenburger dev'essere respinta nel suo insieme.

Sentenza › Sulle spese

punto 97
Ai sensi dell'art. 69, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118 dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause fra le Comunità e i loro dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Tuttavia, dall'art. 122, secondo comma, dello stesso regolamento deriva che l'art. 70 non si applica alle impugnazioni proposte da un funzionario o da qualsiasi altro dipendente di un'istituzione contro quest'ultima.
punto 98
Poiché la Commissione ha concluso per la condanna del sig. Wunenburger alle spese e quest'ultimo è rimasto soccombente, occorre condannarlo alle spese relative all'impugnazione principale. Poiché il sig. Wunenburger ha concluso per la condanna della Commissione alle spese dell'impugnazione incidentale e quest'ultima è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese relative a tale impugnazione.

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: 1) L'impugnazione principale e l'impugnazione incidentale sono respinte, 2) Il sig, Wunenburger è condannato alle spese relative all'impugnazione principale, 3) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese relative all'impugnazione incidentale.

Firme

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