Sez. 3, Sentenza n. 14449 del 15/07/2016 (Rv. 640525 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Divieto ex art. 51 l.fall. - Deduzione della sua violazione - Natura - Opposizione all'esecuzione - Conseguenze.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
In tema di procedimento esecutivo, la contestazione della possibilità per il creditore di iniziare o proseguire l'esecuzione forzata individuale in costanza del fallimento del debitore, ai sensi dell'art. 51 l. fall., attiene al diritto di procedere all'esecuzione forzata (individuale) e non semplicemente alla regolarità di uno o più atti della procedura ovvero alle modalità di esercizio dell'azione esecutiva, sicchè va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non è assoggettata al regime, anche di decadenza, di cui all'art. 617 c.p.c.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 51, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)