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Sez. 3, Sentenza n. 12115 del 19/08/2003 (Rv. 565947 - 01)

CREDITO - CREDITO FONDIARIO | Esecuzione individuale nei confronti del debitore fallito - Opposizione all'esecuzione del curatore - Legittimazione - Sussistenza - Integrazione del contraddittorio - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565947-01

CREDITO - CREDITO FONDIARIO

In tema di opposizione all'esecuzione individuale intrapresa nei confronti del debitore fallito da un istituto di credito fondiario o agrario ai sensi dell'art. 42 del R.D. 16 luglio 1905, n. 646 (il quale, applicabile "ratione temporis", disponeva, tra l'altro, che le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sul credito fondiario sono sempre applicabili, anche in caso di fallimento del debitore, per i beni ipotecari, agli istituti di credito fondiari), sussiste la legittimazione ad agire ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. del curatore che agisca per far valere che, in dispetto dei presupposti previsti dalla legge speciale (R.D. n. 646/1905) di deroga alla norma generale (art. 51 legge fall.), l'esecuzione stessa debba essere ricondotta nell'alveo dell'art. 51 della legge fall. (per il quale, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento). Ne consegue - fra l'altro - che, ove nella specie il curatore del fallimento proponga opposizione all'esecuzione, non deve essere integrato il contraddittorio nei confronti della società fallita.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 42 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)