Sez. 1, Sentenza n. 23895 del 22/10/2013 (Rv. 627999 - 01)
TERRITORI EX ITALIANI - IN GENERE | Indennizzo per i beni perduti in Libia - Azienda - Calcolo dell'avviamento - Computo della percentuale legale massima del 30% anche rispetto ai crediti e non ai soli beni materiali - Illegittimità.
TERRITORI EX ITALIANI - IN GENERE
In tema di indennizzo dovuto per i beni perduti da cittadini ed imprese italiane in territori (nella specie, la Libia) già soggetti alla sovranità italiana, è illegittima, perché contraria a quanto specificamente sancito dall'art. 1, primo comma, della legge 29 gennaio 1984, n. 98, la quantificazione del suddetto indennizzo ottenuta calcolando l'avviamento commerciale dell'azienda persa nella percentuale legale massima del 30% di quanto riconosciuto non già solo per il valore dei suoi beni materiali, ma anche dell'entità dei suoi crediti.
Riferimenti normativi: Legge 29/01/1994 num. 98 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)