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Sez. 1, Sentenza n. 19165 del 28/09/2015 (Rv. 637113 - 01)

TERRITORI EX ITALIANI - IN GENERE | Beni perduti da cittadini italiani all'estero - Indennizzo - Computo dell'indennità di avviamento - Inclusione - Diritto a sé stante - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637113-01

TERRITORI EX ITALIANI - IN GENERE

In tema d'indennizzi a cittadini italiani per beni perduti all'estero in territori già soggetti alla sovranità italiana, l'indennità relativa all'avviamento di cui all'art. 1, comma 1, della l. n. 98 del 1994 non costituisce un diritto a sé stante, valutabile indipendentemente dalla ditta, ma solo una delle voci che concorrono alla determinazione della somma dovuta per la perdita dell'azienda, assoggettata al disposto del comma 2 del medesimo articolo, che dichiara applicabili agli indennizzi dovuti per la perdita dei beni materiali ed immateriali che compongono l'azienda i coefficienti di rivalutazione previsti dalla l. n. 135 del 1985. Né, in senso contrario, rilevano le particolari modalità di valutazione previste per l'avviamento, che trovano la loro spiegazione nella difficoltà della relativa stima, ovvero l'assenza di una specifica previsione nella disciplina previgente, attesa la portata espressamente interpretativa della legge n. 98 del 1994.

Riferimenti normativi: Legge 26/01/1980 num. 16 CORTE COST., Legge 05/04/1985 num. 135 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 98 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 98 art. 1 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)