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Sez. 1, Sentenza n. 7534 del 17/01/2002 Cc. (dep. 26/02/2002) Rv. 221370 - 01

SPORT | Divieto di accesso a luoghi teatro di manifestazioni sportive - Esibizione di una scritta offensiva nei confronti della squadra avversaria in occasione di manifestazione sportiva - ConfigurabilitĂ  della condotta di induzione, inneggiamento o incitamento alla violenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221370-01

SPORT

In tema di divieto di accesso a luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive, non costituisce incitamento, inneggiamento o induzione alla violenza, di cui all'art. 6, comma primo, della legge 13 dicembre 1989 n. 401, l'esibizione nello stadio in cui si svolge una partita di calcio di una scritta offensiva della squadra avversaria, in quanto esulano dal campo di applicazione della suddetta norma - tenuto conto anche dell'interpretazione autentica contenuta nell'art. 2 bis, comma 2, d.l. 20 agosto 2001, n. 336, convertito in legge 19 ottobre 2001, n. 377- al fine di non limitare al di lĂ  del necessario il diritto di manifestare liberamente, non contempla le offese e l'indiretta induzione alla violenza.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 1 CORTE COST., Legge 19/10/2001 num. 377 art. 2 bis com. 2, Decreto Legge 20/08/2001 num. 336 art. 2 bis com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)