Sez. 3, Sentenza n. 1766 del 07/04/2016 Cc. (dep. 16/01/2017) Rv. 269084 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Manifestazioni sportive - Esposizione di striscioni che implicitamente incitino alla violenza - Reato di cui all'art. 2 bis del D.L. n. 8 del 2007, come modificato dalla legge n. 41 del 2007 - Sussistenza - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
Integra il reato di cui all'art. 2 bis del D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, come modificato dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 (divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce), la condotta di chi espone uno striscione che, pur non contenendo un esplicito incitamento alla violenza, comunque sia tale, per il contesto in cui viene mostrato ed il contenuto, da suscitare sentimenti verosimilmente idonei a far scaturire episodi di violenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato nella condotta di un tifoso che, durante un incontro di calcio, aveva esposto uno striscione in cui la data del 25 aprile, giorno della liberazione nazionale dall'occupazione fascista, era stata sovrapposta da un segno di cancellatura, sì da evocare la contrapposizione tra ideologie politiche differenti).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/02/2007 num. 8 art. 2 bis, Legge 04/04/2007 num. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)