Sez. 3, Sentenza n. 2453 del 29/09/1964 (Rv. 303687 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - DICHIARAZIONE DELL'EVENTO - LEGITTIMAZIONE DEL DIFENSORE DELLA PARTE COLPITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - DICHIARAZIONE DELL'EVENTO - LEGITTIMAZIONE DEL DIFENSORE DELLA PARTE COLPITA.*
La dichiarazione del procuratore, relativa alla morte o alla perdita di capacita di stare in giudizio della parte gia costituita, ha carattere negozialè si tratta, cioe, di una dichiarazione di volonta e non gia di una mera dichiarazione di scienza, onde a tale dichiarazione e legittimato il procuratore della parte colpita dall'evento e non anche quello della parte avversa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)