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Sez. 2, Sentenza n. 14442 del 07/07/1986 Ud. (dep. 23/12/1986) Rv. 174705 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - STATO DI PERMANENZA DEL REATO - FAVOREGGIAMENTO REALE DA PARTE DI ALTRO AGENTE - IPOTIZZABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE: RITENUTA SUSSISTENZA DI SEQUESTRO E NON DI FAVOREGGIAMENTO.*
Stato
decisa il 1986-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174705-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - STATO DI PERMANENZA DEL REATO - FAVOREGGIAMENTO REALE DA PARTE DI ALTRO AGENTE - IPOTIZZABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE: RITENUTA SUSSISTENZA DI SEQUESTRO E NON DI FAVOREGGIAMENTO.*

Il reato di favoreggiamento reale, di cui all'art. 379 cod. pen., è ipotizzabile anche durante lo stato di permanenza (successivo alla consumazione) del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'art. 629 cod. pen., a condizione, però, che la condotta dell'agente non sia sorretta dal proposito di cooperare al sequestro stesso. Pertanto, per individuare l'una o l'altra ipotesi criminosa, occorre far riferimento all'elemento psicologico per accertare se vi sia stato o meno dolo diretto, attraverso un apporto consapevole, materiale o morale, con animus soci, alla realizzazione del crimine. (nella specie, relativa a ritenuta sussistenza di sequestro e non di favoreggiamento, i giudici di merito avevano accertato che lo imputato aveva aderito all'operazione di ritiro di una rata di riscatto, in pendenza del sequestro, con la consapevolezza della esistenza di tale situazione e con il preciso proposito di coadiuvare con la sua opera quella dei sequestratori). (V mass n 169749; (Conf mass n 171204; (Conf mass n 170203).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 379, Cod. Pen. art. 630 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)