Sez. 2, Sentenza n. 7704 del 09/11/1989 Ud. (dep. 31/05/1990) Rv. 184504 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - ATTIVITÀ DI CUOCO E VIVANDIERE - SUSSISTENZA DI CONCORSO NEL REATO DI SEQUESTRO E NON REATO DI FAVOREGGIAMENTO PERSONALE O REALE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - ATTIVITÀ DI CUOCO E VIVANDIERE - SUSSISTENZA DI CONCORSO NEL REATO DI SEQUESTRO E NON REATO DI FAVOREGGIAMENTO PERSONALE O REALE.*
Risponde di concorso nel reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, e non di favoreggiamento personale, chi si sia adoperato, si sia prestato ed abbia collaborato - nella specie con la famiglia - ad una funzione - essenziale in un sequestro di persona dalle modalità di una lunga prigionia - quale l'attività di cuoco e vivandiere, svolta non certo allo scopo di aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'autorità, ma partecipando all'attività di concorso nel sequestro, comune a tutto il gruppo familiare, con piena coscienza e volontà; né è configurabile il reato di favoreggiamento reale, poiché, sostenendo l'Azione del gruppo medesimo, chi svolse l'indicata attività non si propose di assicurare ad esso la detenzione del sequestrato, inteso come prodotto o profitto o prezzo del reato, anziché come persona oggetto del reato di sequestro di persona. (V mass n 174705; (V mass n 173529).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST., Cod. Pen. art. 379, Cod. Pen. art. 630 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)