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Sez. 3, Sentenza n. 3687 del 18/11/1974 (Rv. 372207 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI - MANCATA COSTITUZIONE DELL'APPELLANTE - RINVIO DELLA CAUSA - COMUNICAZIONE DELL'AVVISO - AL PROCURATORE - INVALIDITA.*
Stato
decisa il 1974-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372207-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI - MANCATA COSTITUZIONE DELL'APPELLANTE - RINVIO DELLA CAUSA - COMUNICAZIONE DELL'AVVISO - AL PROCURATORE - INVALIDITA.*

Il procuratore assume le proprie funzioni soltanto dopo la Costituzione in giudizio e pertanto non e valida la comunicazione dell'avviso del rinvio della causa ad altra udienza, ai sensi dell'art 348 cod proc civ, effettuata al procuratore anziche alla parte personalmente.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)