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Sez. 2, Sentenza n. 1790 del 28/03/1981 (Rv. 412476 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE - COMUNICAZIONE DELLA NUOVA UDIENZA ISTRUTTORIA - AL PROCURATORE DELL'APPELLANTE ANZICHE ALLA PARTE PERSONALMENTE - INVALIDITA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412476-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE - COMUNICAZIONE DELLA NUOVA UDIENZA ISTRUTTORIA - AL PROCURATORE DELL'APPELLANTE ANZICHE ALLA PARTE PERSONALMENTE - INVALIDITA - CONSEGUENZE.*

Ai fini della dichiarazione di improcedibilita dell'appello, poiche il difensore assume le proprie funzioni soltanto con la Costituzione in giudizio, deve ritenersi irrituale la comunicazione della nuova udienza istruttoria, prescritta dall'art 348 cod proc civ, fatta al procuratore dell'appellante, anziche personalmente a quest'ultimo, con la conseguente nullita dei provvedimenti con cui il giudice del gravame ne dichiara l'improcedibilita e decide sulle spese. (V 772/80, mass n 404219; (Conf 82/76, mass n 378708; (Conf 3687/74, mass n 372207).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)