Sez. 2, Sentenza n. 3212 del 30/10/1959 (Rv. 881891 - 01)
AMMINISTRAZIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - ACQUISTI - AUTORIZZAZIONE - FINALITÀ - MANCANZA - EFFETTI. AMMINISTRAZIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - PARTITO FASCISTA - STATO - SUCCESSIONE UNIVERSALE - ESCLUSIONE.
AMMINISTRAZIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - ACQUISTI - AUTORIZZAZIONE - FINALITÀ - MANCANZA - EFFETTI. AMMINISTRAZIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - PARTITO FASCISTA - STATO - SUCCESSIONE UNIVERSALE - ESCLUSIONE.
L'autorizzazione agli acquisti delle persone giuridiche riposa su una ragione di ordine pubblico, rappresentata dalla necessità di esercitare una permanente vigilanza ed un sistematico controllo sul patrimonio degli enti morali, per evitare che una massa di beni, specie immobili, si concentri in soggetti destinati ad operare per un lungo periodo di tempo, formando una manomorta che, sotto molteplici riflessi, potrebbe, in definitiva, rivelarsi esiziale; essa, quindi, non è diretta alla protezione degli enti che ne sono soggetti, ma pone delle limitazioni alla libertà negoziale degli enti stessi per la tutela di un interesse generale rispetto a determinate estrinsecazioni, con la conseguenza che tali limitazioni, proprio per il loro fondamento e perché superanti l'ambito di semplici incapacità funzionali in senso tecnico, hanno efficacia assoluta e cogente onde, in caso di loro violazione, l'atto è improduttivo di ogni effetto e la violazione stessa è rilevabile da qualunque interessato e anche d'ufficio. È da escludere la configurabilità di una successione a titolo universale del disciolto partito fascista allo stato italiano. A norma degli artt.9 e 10 R.d.l. 2 agosto 1943 n. 704 e 38 e 30 d.l. lgt. 27 luglio 1944 n.159, deve ritenersi che il trasferimento allo stato italiano dei beni appartenenti a quel partito e non utilizzati per il soddisfacimento delle obbligazioni da esso contratte sia avvenuto a titolo particolare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 17, Cod. Civ. art. 782, Legge 02/08/1943 num. 704 art. 9, Legge 02/08/1943 num. 704 art. 10, Legge 27/07/1944 num. 159 art. 38, Legge 27/07/1944 num. 159 art. 39, Legge 27/07/1944 num. 159 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)