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Sez. 1, Sentenza n. 21953 del 22/11/2004 (Rv. 578260 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Procedimenti speciali - Procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22 e ss. legge n. 689 del 1981 - Impugnazioni - Cassazione - Potere di ricorrere anteriormente al deposito della sentenza - Insussistenza.
Stato
decisa il 2004-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578260-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

Nei procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22 e ss. della legge n. 689 del 1981, il potere di ricorrere per cassazione non sorge con la semplice lettura del dispositivo della sentenza, ma presuppone che questa sia stata depositata in cancelleria, completa dei suoi elementi costitutivi, perchè solo con tale adempimento la pronuncia può essere investita di censure specifiche e motivate, mediante detto mezzo di impugnazione, che, consentito dal tredicesimo comma dell'art. 23 della citata legge, deve coordinarsi con uno dei motivi di annullamento denunciabili a norma dell'art. 360 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)