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Sez. L, Sentenza n. 4731 del 22/04/1993 (Rv. 481977 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Cassazione - In genere | Procura a ricorrere rilasciata al difensore dopo la lettura del dispositivo della sentenza - Carattere speciale ex artt. 83 e 365 cod. proc. civ. - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1993-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481977-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Cassazione - In genere

Nelle controversie soggette al rito del lavoro, il potere di ricorrere per cassazione non sorge con la semplice lettura del dispositivo della sentenza, ma (come nel rito ordinario) presuppone che questa sia stata depositata in cancelleria completa nei suoi elementi costitutivi, perché solo con tale adempimento la decisione può essere investita di censure specifiche e motivate, mediante detto mezzo d'impugnazione, che, dovendo coordinarsi con uno dei motivi di annullamento denunciabili a norma dell'art. 360 cod. proc. civ., non è legittimato dalla mera soccombenza. Ne deriva che (in tali controversie) la procura a ricorrere per cassazione rilasciata al difensore dopo la lettura in udienza del dispositivo della sentenza ma prima del deposito della stessa non può considerarsi speciale ai sensi degli artt. 83 e 365 cod. proc. civ., con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del relativo ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)