Sez. 2, Sentenza n. 9036 del 09/02/1982 Ud. (dep. 13/10/1982) Rv. 155512 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI - RESPONSABILITÀ DEL CONCORRENTE - CONDIZIONE - PREVEDIBILITÀ DEL REATO NON VOLUTO - FATTISPECIE.*
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI - RESPONSABILITÀ DEL CONCORRENTE - CONDIZIONE - PREVEDIBILITÀ DEL REATO NON VOLUTO - FATTISPECIE.*
La responsabilità del concorrente per reato commesso dal correo e diverso da quello da lui voluto va affermata quando la commissione del reato non voluto risulti razionalmente prevedibile come evoluzione della condotta criminosa concertata, anche se non sia stato possibile definire nei suoi esatti termini il contenuto dell'accordo criminoso. (nella fattispecie è stato ritenuto che l'imputato, avendo voluto il reato di tentata estorsione, dovesse rispondere anche dei delitti di sequestro di persona e rapina compiuti dai correi in sua assenza durante l'esecuzione del tentativo di estorsione). (Conf mass n 153398; (Conf mass n 151871; (Conf mass n 145308).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)