Sez. 3, Sentenza n. 3776 del 30/12/1971 (Rv. 355610 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - TRASPORTO DI CORTESIA - INAPPLICABILITA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - TRASPORTO DI CORTESIA - INAPPLICABILITA.*
La presunzione di colpa prevista dall'art 2054 cod civ, a carico del conducente e del proprietario di un veicolo senza guida di rotaia, costituisce una norma di diritto singolare, predisposta a meglio tutelare i terzi estranei all'uso del veicolo contro i rischi derivanti dal traffico di mezzi pericolosi. Pertanto, codesta presunzione non trova applicazione in favore della persona trasportata per mera cortesia, la quale, come ogni persona a qualsiasi altro titolo trasportata, non puo rispetto all'autore del danno assimilarsi affatto ai terzi estranei alla circolazione, ed e in grado di valutare preventivamente ogni possibile rischio cui puo trovarsi esposta, anche in considerazione della qualita del conducente cui si affida. (Conf 2367'69, mass n 341807).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1681
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)