Sez. 3, Sentenza n. 2367 del 28/06/1969 (Rv. 341807 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - TRASPORTO DI CORTESIA - INAPPLICABILITA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - TRASPORTO DI CORTESIA - INAPPLICABILITA.*
La presunzione di colpa prevista dall'art. 2054 cod.civ., a carico del conducente e del proprietario di un veicolo senza guida di rotaie, costituisce una norma di diritto singolare, predisposta a meglio tutelare i terzi estranei all'uso del veicolo contro i rischi derivanti dal traffico di mezzi pericolosi. Pertanto, la detta presunzione non trova applicazione in favore della persona trasportata per mera cortesia, la quale, come ogni persona a qualsiasi altro titolo trasportata, non puo rispetto all'autore del danno assimilarsi affatto ai terzi estranei alla circolazione, ed e in grado di valutare preventivamente ogni possibile rischio cui puo trovarsi esposta, anche in considerazione delle qualita del conducente cui si affida. (V. 1161-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1681, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)