Sez. 4, Sentenza n. 10802 del 01/03/1985 Ud. (dep. 19/11/1985) Rv. 171119 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - CONTITOLARITÀ DELL'IMPRESA - OSSERVANZA DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE - RIFERIBILITÀ A TUTTI I CONTITOLARI - RIPARTIZIONE INTERNA DI COMPITI - IRRILEVANZA.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - CONTITOLARITÀ DELL'IMPRESA - OSSERVANZA DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE - RIFERIBILITÀ A TUTTI I CONTITOLARI - RIPARTIZIONE INTERNA DI COMPITI - IRRILEVANZA.*
La mera ripartizione interna dei compiti, stabilita di fatto, fra più titolari di una impresa non esclude l'osservanza da parte di ciascuno di essi degli obblighi relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e non fa venir meno la generale responsabilità di ciascun titolare a curare la diligente osservanza di tutte le cautele idonee a prevenire il verificarsi di infortuni ai danni dei lavoratori dipendenti. (Conf mass n 161382).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)