Sez. 4, Sentenza n. 10090 del 26/05/1983 Ud. (dep. 25/11/1983) Rv. 161382 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - CONTITOLARITÀ DELL'IMPRESA - OSSERVANZA DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE - RIFERIBILITÀ A TUTTI I CONTITOLARI - RIPARTIZIONE IN TEMA DI COMPITI - IRRILEVANZA.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - CONTITOLARITÀ DELL'IMPRESA - OSSERVANZA DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE - RIFERIBILITÀ A TUTTI I CONTITOLARI - RIPARTIZIONE IN TEMA DI COMPITI - IRRILEVANZA.*
L'azienda coinvolge e rende corresponsabili nel suo dinamismo produttivo tutti i contitolari dell'impresa, anche sotto il profilo della prevenzione degli infortuni sul lavoro, essendo i medesimi tenuti su un piano di parità alla osservanza delle norme antinfortunistiche indipendentemente dalla ripartizione dei rispettivi compiti, che per ragioni interne di carattere organizzativo hanno ritenuto di attribuirsi per il buon andamento dell'impresa. (V mass nn 154180, 149903, 147457 ed ivi citate; (V mass n 140561).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)