Sez. U, Sentenza n. 2736 del 06/10/1971 (Rv. 353911 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - ACCERTAMENTO - FORMA E PROCEDIMENTO - CONCORDATO - ATTO DETERMINATIVO DEL VALORE DI UN TRASFERIMENTO IMMOBILIARE BASATO SU CONCORDATO - PRESUPPOSTO E LIMITE DI EFFICACIA - SOPRAVVENUTA CONOSCENZA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DI NUOVI ELEMENTI RELATIVI ALLA QUALITA DELLO IMMOBILE - UTILIZZABILITA TOTALE O PARZIALE DELL'ACCERTAMENTO- ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
TRIBUTI ERARIALI - ACCERTAMENTO - FORMA E PROCEDIMENTO - CONCORDATO - ATTO DETERMINATIVO DEL VALORE DI UN TRASFERIMENTO IMMOBILIARE BASATO SU CONCORDATO - PRESUPPOSTO E LIMITE DI EFFICACIA - SOPRAVVENUTA CONOSCENZA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DI NUOVI ELEMENTI RELATIVI ALLA QUALITA DELLO IMMOBILE - UTILIZZABILITA TOTALE O PARZIALE DELL'ACCERTAMENTO- ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
L'atto determinativo del valore di un trasferimento immobiliare basato su concordato trova il suo presupposto e limite oggettivo della propria efficacia nell'essere la cosa trasferita tale, dal punto di vista economico giuridico, quale e stata considerata nell'atto medesimo, e nella bilaterale qualificazione su cui si fonda il concordato. Se quindi l'amministrazione finanziaria, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi afferenti alla qualita della cosa, oggetto del trasferimento, ritiene di integrare o modificare l'accertamento questo non e piu utilizzabile, in nessuna sua parte che sia direttamente, o indirettamente, dipendente dalla considerazione del modo di essere della cosa medesima. (nella specie, concordato il prezzo dell'intera area trasferita nel presupposto della edificabilita della stessa e della conseguente applicabilita dei benefici della legge 2 luglio 1949, n 408, la finanza pretendeva di tener ferma la valutazione suddetta anche rispetto alle porzioni del fondo successivamente escluse dalle agevolazioni perche non edificabili. I giudici di merito avevano negato che cio potesse farsi, richiamandosi ai principi di equita, atteso il minor valore delle aree non edificabili, la Cassazione ha tenuta ferma la decisione, correggendo la motivazione alla stregua del principio di diritto che precede).*
Riferimenti normativi: Legge 29/01/1958 num. 645 art. 35, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 14, Legge 29/01/1958 num. 645 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)