Sez. L, Sentenza n. 11148 del 06/10/1999 (Rv. 530509 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Somme spettanti a titolo di risarcimento dei danni - Computo nella retribuzione imponibile ai fini contributivi - Criteri - Natura retributiva - Necessità - (Fattispecie in tema di risarcimento dei danni per violazione delle procedure concorsuali nelle promozioni).
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
Le somme spettanti a titolo di risarcimento danni per la violazione dei molteplici obblighi facenti carico al datore di lavoro, hanno natura retributiva - e sono quindi da computare nella retribuzione imponibile ai fini contributivi - solo quando derivino da un inadempimento, il quale, pur non riguardando direttamente l'obbligazione retributiva, tuttavia immediatamente incida su di essa in quanto determini la mancata corresponsione di compensi dovuti al dipendente; viceversa le attribuzioni patrimoniali che il lavoratore riceve a titolo di risarcimento del danno per la violazione degli altri obblighi del datore, sebbene siano anch'esse "dipendenti dal rapporto di lavoro" non hanno natura retributiva, così come tale natura non aveva l'obbligazione primaria rimasta inadempiuta, e quindi non sono computabili nella retribuzione imponibile ai fini contributivi, ex art. 12 legge 30 aprile 1969 n. 153 ed ex art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997 n. 314 (Nella specie la S.C. ha escluso dal computo della retribuzione imponibile ai fini contributivi le somme spettanti al lavoratore a titolo di risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto delle procedure concorsuali per le promozioni).
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)