Sez. L, Sentenza n. 12505 del 26/08/2003 (Rv. 566270 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Somme spettanti a titolo di risarcimento del danno - Risarcimento del danno da violazione del diritto di precedenza all'assunzione di lavoratori stagionali - Contributi previdenziali - Computabilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
Le somme percepite dal lavoratore a titolo di risarcimento del danno per la violazione del diritto di precedenza all'assunzione di lavoratori stagionali (previsto dall'art. 8 bis del d.l. n. 17 del 1983 ed ora abrogato dall'art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001)non concorrono ad integrare la retribuzione imponibile (di cui all'art. 12 della l. n. 153 del 1969 e successive modificazioni), non essendo ricevute in dipendenza del rapporto di lavoro, in quanto non costituito, ma di un'autonoma causa risarcitoria.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/01/1983 num. 17 art. 8 bis, Legge 25/03/1983 num. 79 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 314 art. 12, Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)