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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 170 del 1988

Decisione
decisa il 1988-01-28, depositata il 1988-02-11
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:170
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 10383

  • Successioni e donazioni (imposta sulle)
  • Beni alienati negli ultimi sei mesi di vita del dante causa
  • Detrazione limitata alle somme reinvestite nell'acquisto di beni indicati nella dichiarazione
  • Manifesta infondatezza della questione.
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 9.
  • Cost., artt. 76, 3 e 53.
Leggi la massima
Ai fini della determinazione dell'imponibile nelle successioni ereditarie, la disciplina della prova dell'investimento o del reimpiego del ricavo delle vendite poste in essere negli ultimi sei mesi di vita del defunto risulta coerente con la delega di cui all'art. 8 della legge 9 ottobre 1971, n. 825; parimenti, la determinazione dell'asse imponibile in base al valore dei beni alienati, e non al prezzo, è conforme al principio di "commisurazione dell'imposta al valore" disposto dall'art. 8, n. 2 della citata legge di delegazione; inoltre, secondo la normativa vigente, le somme reinvestite nell'acquisto di beni soggetti ad imposta non risulta siano le uniche detraibili. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost. - dell'art. 9 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637).

Norme impugnate

  • art. 9 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637

Parametri

Massima n. 10384

  • Successioni e donazioni (imposta sulle)
  • Imposta globale
  • Ripartizione pro quota tra gli eredi
  • Manifesta infondatezza della questione.
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 6, primo e secondo comma.
  • Cost., artt. 3 e 53.
Leggi la massima
L'imposta tributaria inerente alla successione è in diretto collegamento con il patrimonio ereditario unitariamente considerato, colpendo, cioè, l'eredità come tale indipendentemen- te dal trasferimento di ricchezza; ne consegue che l'imposta globale, ripartita pro quota fra gli eredi, non può ledere la capacità contributiva dei singoli. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - dell'art. 6, primo e secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637). - cfr. S. n. 68/1985.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, primo e secondo comma, e 9 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Napoli, iscritta al n. 786 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.10, prima serie speciale, dell'anno 1986; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 giugno 1985 la Commissione tributaria di primo grado di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt.6, primo e secondo comma, e 9 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni); che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri; che, secondo la rimettente Commissione, l'art. 9 del citato d.P.R. sarebbe viziato - ex art. 76 Cost. - da eccesso di delega, giacché, mentre la legge di delegazione (n. 825 del 1971) all'art. 8 n. 4, enuncia "l'irrilevanza", ai fini della determinazione dell'imponibile, delle alienazioni poste in essere negli ultimi mesi, se non sia fornita la valida prova dell'investimento, il legislatore delegato avrebbe ritenuto compresi nell'attivo ereditario i beni in ogni caso trasferiti negli ultimi sei mesi; inoltre avrebbe accresciuto l'asse ereditario di un "valore" stabilito senza riferimento al prezzo di vendita, entro i cui limiti soltanto potrebbe essere fornita dagli eredi la prova idonea ad ottenere la detrazione; avrebbe limitato, infine, la detrazione alle sole somme reinvestite nell'acquisto dei beni soggetti all'imposta indicati nella dichiarazione; che il meccanismo dell'art. 9, in tali sensi concepito, violerebbe, altresì, gli artt. 3 e 53 Cost.; che viene dedotta, poi, l'illegittimità costituzionale dell'art.6, primo e secondo comma, sempre del citato d.P.R. n. 637, poiché, colpendosi gli ascendenti e i discendenti legittimi con la c.d. imposta globale, da ripartire tra gli eredi in proporzione delle quote di ciascuno, non terrebbe conto della capacità contributiva dei singoli, con violazione - anche in tale ipotesi - degli artt. 3 e 53 Cost.;
punto 2
Considerato che, per quanto attiene all'art. 9 del d.P.R. n. 637, la norma è coerente ai criteri della delega, fissati con l'art. 8 della l. 9 ottobre 1971 n. 825, là dove si concretizza, per i fini di deroga alla "irrilevanza" delle alienazioni di beni poste in essere negli ultimi sei mesi di vita del dante causa, la disciplina della prova dell'investimento o del reimpiego del ricavo di tali vendite, così come indicato dal legislatore delegante; che per quanto attiene al riferimento nella determinazione dell'asse al valore dei beni alienati (e non al prezzo) è da rilevare che l'asse imponibile, nel sistema in parola, si adegua appunto, giusta il disposto della legge di delegazione (art. 8, n. 2) al principio di "commisurazione dell'imposta al valore"; che in ordine all'assunto di limitazione della detrazione alle sole somme reinvestite nell'acquisto di beni soggetti ad imposta, e indicati nella dichiarazione, non tali somme soltanto risultano in effetti detraibili, secondo la normativa; che per gli identici dubbi di illegittimità delle norme, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., va rilevato che nel sistema in esame la base imponibile, riportata al valore venale dei beni, coinciderebbe - e ciò vale anche per i termini generali della dedotta questione - tendenzialmente con il prezzo di mercato; che, infine, per l'eccezione - ex artt. 3 e 53 Cost. - di illegittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. n. 637 impugnato, in quanto l'imposta globale, ripartita pro-quota fra gli eredi, postulerebbe una irrazionale violazione della capacità contributiva del singolo, va ricordato che l'imposizione tributaria inerente alla successione è in diretto collegamento con il patrimonio ereditario unitariamente considerato, colpendo, cioè, l'eredità come tale indipendentemente dal trasferimento di ricchezza (sentenza n. 68 del 1985); che pertanto le questioni come sopra sollevate sono manifestamente infondate, osservandosi peraltro che - giusta l'art. 11 della l. 17 dicembre 1986 (Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni) - ricorrendone gli estremi, il valore imponibile potrà essere determinato per adesione con una riduzione pari al 30% dell'accertato;
punto 3
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6 (primo e secondo comma) e 9 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni) sollevate dalla Commissione tributaria di primo grado di Napoli, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost., con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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