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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 222 del 1989

Decisione
decisa il 1989-04-12, depositata il 1989-04-20
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:222
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15276

  • Imposta di successione
  • Determinazione dell'imposta in base al valore globale dell'asse ereditario
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Come la Corte ha già affermato, l'imposizione tributaria inerente alla successione è in diretto collegamento con il patrimonio ereditario unitariamente considerato, colpendo, cioè, l'eredità come tale indipendentemente dal trasferimento di ricchezza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.). - S. nn. 68/1985 e O. 170/1988.

Norme impugnate

  • art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637
  • art. 6 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.6 e 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di Messina sul ricorso proposto da Pollicino Vittoria ed altra contro l'Ufficio del Registro di Messina, iscritta al n. 765 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1988. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 9 maggio 1988, la Commissione tributaria di primo grado di Messina, sul ricorso proposto da Pollicino Vittoria ed altra contro l'Ufficio del Registro di Messina, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale;
punto 2
Considerato che l'eccezione si appalesa manifestamente infondata, in quanto va ricordato che l'imposizione tributaria inerente alla successione è in diretto collegamento con il patrimonio ereditario unitariamente considerato, colpendo, cioè, l'eredità come tale indipendentemente dal trasferimento di ricchezza (sentenza n. 68 del 1985 e ordinanza n. 170 del 1988); che non risultano dedotti profili o argomenti diversi da quelli già presi in esame, o comunque tali da indurre questa Corte a modificare il precedente orientamento;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Messina con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze