Sez. 3, Sentenza n. 13384 del 11/12/1991 (Rv. 475010 - 01)
Prova civile - Falso civile - Querela di falso - In genere | Proposizione davanti ad una sezione specializzata agraria - Giudizio di rilevanza - Successiva rimessione delle parti davanti al tribunale in composizione ordinaria - Necessità.
Prova civile - Falso civile - Querela di falso - In genere
Proposta querela di falso davanti ad una sezione specializzata agraria, questa, dopo il giudizio di rilevanza, deve rimettere le parti davanti al tribunale in composizione ordinaria perché l'art. 9 del cod. proc. civ., escludendo la possibilità di cognizione in via incidentale, riserva la competenza esclusiva sulla querela di falso al detto organo giudicante, i cui rapporti con la sezione specializzata agraria del medesimo tribunale sono di competenza e non di ripartizione interna degli affari.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST., Legge 02/03/1963 num. 320 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)