Sez. 3, Ordinanza n. 15151 del 28/11/2001 (Rv. 550724 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Devoluzione della controversia alla sezione specializzata agraria e non al tribunale in composizione ordinaria - Questione di competenza - Proponibilità con il regolamento di competenza - Sussistenza.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
La questione relativa alla devoluzione di una controversia alla sezione specializzata agraria presso il tribunale o a quello stesso tribunale in composizione ordinaria può essere proposta con ricorso per regolamento di competenza, costituendo questione di competenza e non di mera ripartizione degli affari all'interno di un unico ufficio giudiziario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)