Sez. L, Sentenza n. 7541 del 26/07/1990 (Rv. 468374 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBRETTO DI LAVORO - CERTIFICATO DI LAVORO - OBBLIGO DI RESTITUZIONE DEL LIBRETTO - INOSSERVANZA - DIRITTO DEL LAVORATORE AL RISARCIMENTO DEL DANNO - ONERE DI DEDUZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE - OGGETTO - ONERE PROBATORIO DELL'IMPOSSIBILITÀ O DEL RITARDO NELLA OSSERVANZA DEL PREDETTO OBBLIGO - SPETTANZA AL DATORE DI LAVORO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBRETTO DI LAVORO - CERTIFICATO DI LAVORO - OBBLIGO DI RESTITUZIONE DEL LIBRETTO - INOSSERVANZA - DIRITTO DEL LAVORATORE AL RISARCIMENTO DEL DANNO - ONERE DI DEDUZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE - OGGETTO - ONERE PROBATORIO DELL'IMPOSSIBILITÀ O DEL RITARDO NELLA OSSERVANZA DEL PREDETTO OBBLIGO - SPETTANZA AL DATORE DI LAVORO.*
Il lavoratore - che ha diritto al risarcimento del danno conseguente all'inosservanza dell'Obbligo di restituzione del libretto di lavoro, sancito dall'art. 6 della legge 10 gennaio 1935 n. 112 - deve soltanto dedurre il fatto obiettivo della mancata restituzione, mentre incombe sul datore di lavoro l'Onere di provare, in via di eccezione, l'eventuale impossibilità dell'adempimento o del ritardo per fatto a lui non imputabile, salva restando l'incidenza della disciplina dell'art. 1227 cod. civ. sulla sua obbligazione risarcitoria. (V 6060/86, mass n 448383; (V 2271/85, mass n 440161).*
Riferimenti normativi: Legge 10/01/1935 num. 112 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)