Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 31115 del 03/12/2018 (Rv. 652164 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Sentenze delle commissioni tributarie regionali - Proposizione del ricorso per cassazione - Notificazione e deposito - Consegna diretta o spedizione a mezzo posta - Ammissibilità - Esclusione - Osservanza delle forme previste dal codice di procedura civile - Necessità - Fatispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE
Nel processo tributario la possibilità, prevista dagli artt. 20, 22 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, di proporre il ricorso, in primo grado ed in appello, anche mediante la consegna diretta o la spedizione a mezzo posta, non si estende al ricorso per cassazione, la cui notificazione deve pertanto essere effettuata esclusivamente nelle forme previste dal codice di procedura civile, a pena di inammissibilità rilevabile d'ufficio. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione spedito al destinatario per mezzo del servizio postale, privo della relata di notifica redatta dal difensore, della indicazione dell'ufficio postale che ne aveva curato la spedizione, nonché del timbro di vidimazione del detto ufficio postale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 53 art. 20, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 53 art. 22, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 53 art. 53, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)