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Sez. 5 - , Sentenza n. 11411 del 30/04/2019 (Rv. 653720 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Notifica diretta da parte del procuratore - Inesistenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653720-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE

Nel processo tributario la notifica del ricorso per cassazione eseguita direttamente dal procuratore del ricorrente, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, non è inesistente, ma nulla, poiché, pur discostandosi dal paradigma normativo di cui all'art. 62 del detto decreto, in ragione, da un lato, della consegna dell'atto all'effettivo destinatario e, da un altro, del potere astrattamente conferito al difensore di notificare secondo tale modalità gli atti processuali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)