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Sez. L - , Sentenza n. 3467 del 12/02/2020 (Rv. 656924 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Art. 44 del c.c.n.l. Poste del 26 novembre 1994 - Area Quadri secondo livello - Poteri di coordinamento - Necessità - Esclusione - Svolgimento di "funzioni di significativa importanza" - Sufficienza.
Stato
decisa il 2020-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656924-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

In tema di personale delle Poste Italiane s.p.a., ai fini dell'inquadramento nell'Area Quadri di secondo livello di cui all'art. 44 del c.c.n.l. del 26 novembre 1994, così come integrato dall'accordo del 23 maggio 1995 e dalla circolare n. 25 del 1995, per quanto riguarda il filone tecnico-operativo, non è necessaria l'esistenza di poteri di coordinamento, essendo sufficiente lo svolgimento di "funzioni di significativa importanza" (elevato contenuto specialistico, nell'ambito del filone tecnico, per gli appartenenti alla categoria Q1 ed "attività tecnica specializzata nella logistica, costruzioni, informatica, meccanizzazione e comunicazione elettronica e di tipo statistico attuariale; collaborazione ai responsabili di strutture organizzative, centrali e territoriali, di superiore livello" per gli appartenenti alla categoria Q2).

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 24/11/1994, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)