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Sez. 2, Sentenza n. 2983 del 12/08/1969 (Rv. 342867 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - INCIDENZA DELL'INVALIDITA - CRITERIO DI DETERMINAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342867-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - INCIDENZA DELL'INVALIDITA - CRITERIO DI DETERMINAZIONE.*

Al fine di accertare se sussista o meno una invalidita pensionabile, occorre tener conto dell'incidenza delle infermita diagnostiche non soltanto sulla capacita lavorativa dell'assicurato ma, anche sulla sua capacita di guadagno, valutando quest'ultima in funzione dei fattori soggettivi (eta, cognizioni ed attitudini del soggetto, etc) ed oggettivi (condizioni economico, sociali) che possono influire sulla concreta possibilita per l'assicurato di utilizzare le sue residue energie di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini e non usuranti. (V 969-69, massima n 339400 3177-68, massima n 336098 2432-68, massima n 334832 1176-68, massima n 332674).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)