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Sez. 3, Sentenza n. 3895 del 05/12/1968 (Rv. 337385 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - PATTI POSTERIORI ALLA FORMAZIONE DEL DOCUMENTO - DOCUMENTO - NOZIONE - SCRITTURA ATTINENTE ALLA FASE PRECONTRATTUALE - LIMITAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - OPERATIVITA- ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI CONTRATTO A FORMAZIONE PROGRESSIVA.*
Stato
decisa il 1968-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337385-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - PATTI POSTERIORI ALLA FORMAZIONE DEL DOCUMENTO - DOCUMENTO - NOZIONE - SCRITTURA ATTINENTE ALLA FASE PRECONTRATTUALE - LIMITAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - OPERATIVITA- ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI CONTRATTO A FORMAZIONE PROGRESSIVA.*

La locuzione documento, di cui all'art. 2723 cod.civ., e usata nel senso di scrittura racchiudente una vera e propria convenzione, onde il divieto della prova per testimoni, stabilito dallo stesso articolo, relativamente ai patti aggiunti o contrari al contenuto del documento, posteriori alla sua formazione, non puo ritenersi operante anche quando il documento non costituisce prova di un contratto gia perfetto, ma attenga solo alla fase precontrattuale. Pertanto, nel caso di contratto a formazione progressiva (nella specie locazione), nel quale la scrittura intervenuta tra le parti non abbia avuto affatto, nella intenzione delle stesse, lo scopo di documentare un negozio gia perfetto ed efficace, ma soltanto la limitata funzione di fissare lo stadio raggiunto in quel momento dal procedimento per la formazione del consenso su tutti gli elementi necessari al perfezionamento del contratto, con l'espressa riserva, risultante dal medesimo documento, di ulteriori trattative per la necessaria Determinazione del suo residuo ambito oggettivo, la prova scritta della preesistenza dell'accordo in itinere e l'esplicita riserva di perfezionarlo in un momento successivo (nella specie con la Determinazione del canone) forniscono fondamento al giudizio di verosimiglianza che, in ordine al sopravvenuto accordo perfezionativo del contratto preliminare, il giudice compie, ai fini di ammetterne la prova per testimoni.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2723

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)