Sez. 1, Sentenza n. 948 del 13/03/1975 (Rv. 374334 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - PATTI AGGIUNTI O CONTRARI AL DOCUMENTO - NATURA CONTRATTUALE DEL DOCUMENTO - CONDIZIONI - PROPOSTA CONTRATTUALE ACCETTATA - CONFIGURABILITA - AMMISSIONE DELLA PROVA - PRECLUSIONE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - PATTI AGGIUNTI O CONTRARI AL DOCUMENTO - NATURA CONTRATTUALE DEL DOCUMENTO - CONDIZIONI - PROPOSTA CONTRATTUALE ACCETTATA - CONFIGURABILITA - AMMISSIONE DELLA PROVA - PRECLUSIONE.*
A norma dell'art 2722 cod civ, un documento assume natura contrattuale ed e, pertanto, preclusivo della prova testimoniale patti aggiunti o contrari al suo contenuto tutte le volte che esso, ancorche non sottoscritto da tutte le parti contraenti, venga recepito da queste come fonte normativa del rapporto. Pertanto, anche una proposta contrattuale, redatta in Forma scritta, da cui risultino gli estremi della convenzione, e che sia stata accettata dal destinatario, assume Rilevanza contrattuale ed esclude la ammissibilita dell'anzidetta prova testimoniale. (3895'68, mass n 337385; 1567'68, mass n 333290).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)