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Sez. 1, Sentenza n. 2899 del 29/10/1963 (Rv. 264497 - 01)

SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO - RECESSO - SCIOGLIMENTO CONSENSUALE DELLA SOCIETA - DIFFERENZA.*
Stato
decisa il 1963-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/264497-01

SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO - RECESSO - SCIOGLIMENTO CONSENSUALE DELLA SOCIETA - DIFFERENZA.*

Il recesso di un socio deve tenersi distinto dallo scioglimento consensuale della societa, e cio anche nelle societa composte di due soli soci. Invero, il primo lascia in vita la societa con la possibilita, per il socio rimasto solo dopo il recesso dell'altro, di ricostruire la pluralita dei soci e attribuire al socio receduto il diritto a una somma di danaro che rappresenti il valore della sua quota, il secondo pone fine alla vita della societa stessa e da luogo alla fase di liquidazione tendente alla sistemazione dei rapporti con i terzi e di quelli tra i soci. La volonta di recesso puo risultare implicitamente da manifestazioni incompatibili con quella di rimanere nella societa, ma deve essere realmente diretta al recesso, cioe allo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio recedente e non al diverso evento dello scioglimento della societa. (Conf 2212'57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2272, Cod. Civ. art. 2285

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)