Sez. 1, Sentenza n. 4169 del 11/04/1995 (Rv. 491755 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - CAUSE - IN GENERE | Società costituita da due soli soci - Morte di uno dei soci - Conseguenze.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - CAUSE - IN GENERE
La morte del socio di una società di persone non determina necessariamente lo scioglimento generale della società, né la formale liquidazione della stessa, ancorché la società sia costituita da due soli soci, in quanto anche in tale ipotesi è applicabile la disciplina dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio (art. 2284 cod. civ.), dovendo il socio superstite procedere anzitutto alla liquidazione della quota spettante agli eredi dell'altro socio (salvo le eccezioni previste dallo stesso art. 2884), mentre lo scioglimento della società conseguirà solo se, in termini di cui all'art. 2272, n. 4 cod. civ., la pluralità dei soci non viene ricostituita.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2272, Cod. Civ. art. 2284
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)