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Sez. L, Sentenza n. 23816 del 07/11/2014 (Rv. 633314 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA | Azione ex art. 389 cod. proc. civ. - Restituzione di somme versate a titolo di risarcimento danni per illegittimo licenziamento - Eccezione di compensazione sollevata dal lavoratore - Onere della prova - A carico del lavoratore.
Stato
decisa il 2014-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633314-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA

Nel giudizio promosso ex art. 389 cod. proc. civ. operano gli ordinari criteri di ripartizione dell'onere della prova, sicché, ove il datore di lavoro agisca per la restituzione delle somme versate al lavoratore in forza della declaratoria di illegittimità del licenziamento, parzialmente annullata con limitazione del risarcimento del danno ad alcune sole mensilità, spetta al lavoratore, che deduca in compensazione quanto effettivamente a lui spettante, provare i fatti su cui si fonda l'eccezione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)