Sez. L, Sentenza n. 292 del 12/01/2016 (Rv. 638377 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Onere della prova - Fattispecie in tema di conguaglio con crediti vantati nei confronti dell'INAIL, ex art. 44 del d.P.R. n. 1124 del 1965.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE
Grava sulla parte che invochi la compensazione (nella specie, per crediti da conguaglio vantati nei confronti dell'INAIL, ex art. 44 del d.P.R. n. 1124 del 1965) l'onere della prova circa l'esistenza del proprio controcredito, quale fatto estintivo del debito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)