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Sez. U, Sentenza n. 15122 del 17/06/2013 (Rv. 626812 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | C.N.F. - Decisione di rito definitoria del giudizio - Motivazione anche sul merito - Rilevanza giuridica - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2013-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626812-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

Qualora il Consiglio Nazionale Forense, dopo una statuizione di inammissibilità con la quale si sia spogliato della "potestas iudicandi" in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza anche argomentazioni sul merito del ricorso, affermandone l'infondatezza, tali enunciazioni sono da considerare prive di ogni giuridica rilevanza, ed i relativi motivi, proposti in via subordinata dalla parte soccombente nella sua impugnazione, vanno ritenuti assorbiti nell'accoglimento del motivo proposto in via principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)