Sez. 5, Sentenza n. 27049 del 19/12/2014 (Rv. 633881 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Decisione di rito - Inammissibilità dell'atto introduttivo - Rilevabilità d'ufficio - Compatibilità con la ragionevole durata del processo - Motivazione anche sul merito - "Potestas iudicandi" - Insussistenza - Onere e interesse all'impugnazione - Esclusione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE
La declaratoria di inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio determina il difetto della "potestas iudicandi" del giudice in relazione al merito della controversia, la cui rilevabilità d'ufficio è compatibile con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., trattandosi di vizio attinente all'esistenza stessa del potere giurisdizionale nel caso concreto. Ne consegue che le eventuali argomentazioni di merito, rese "ad abundantiam" nella motivazione della sentenza, sono prive di effetti giuridici e non determinano alcun onere o interesse all'impugnazione in capo alla parte soccombente, che, ove proposta, va dichiarata inammissibile.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)