Sez. 3, Sentenza n. 969 del 16/02/1982 (Rv. 418835 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - COMPETENZA PER VALORE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - COMPETENZA PER VALORE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Il principio, in forza del quale la Competenza si determina con riferimento alla situazione in atto al momento della instaurazione del giudizio, comporta che la domanda di rilascio dell'immobile locato, proposta dal locatore a norma dell'art. 59 della legge 27 luglio 1978 n. 392, è devoluta alla cognizione del conciliatore, ai sensi dell'art. 30 della legge stessa, quando il canone concretamente corrisposto dal conduttore a quella data non superi lire seicentomila annue, mentre restano a tal fine irrilevanti eventuali aumenti del canone medesimo sopravvenuti con decorrenza posteriore, ancorché pretesi dal locatore fin da epoca precedente.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 30 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)