Sez. L, Sentenza n. 7448 del 12/12/1986 (Rv. 449496 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - D'INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - REDDITO DELL'ASSICURATO O DEL PENSIONATO SUPERIORE AD UNA DETERMINATA MISURA MASSIMA - INESIGIBILITÀ DELLA PENSIONE EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 638 DEL 1983 - ACCERTAMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE CON DECORRENZA ANTERIORE A TALE LEGGE - ACCERTAMENTO ULTERIORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE IN APPLICAZIONE DELLO "IUS SUPERVENIENS" - NECESSITÀ - FORMAZIONE DEL GIUDICATO ANTERIORE A TALE ULTIMO ACCERTAMENTO - CONSEGUENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - D'INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - REDDITO DELL'ASSICURATO O DEL PENSIONATO SUPERIORE AD UNA DETERMINATA MISURA MASSIMA - INESIGIBILITÀ DELLA PENSIONE EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 638 DEL 1983 - ACCERTAMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE CON DECORRENZA ANTERIORE A TALE LEGGE - ACCERTAMENTO ULTERIORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE IN APPLICAZIONE DELLO "IUS SUPERVENIENS" - NECESSITÀ - FORMAZIONE DEL GIUDICATO ANTERIORE A TALE ULTIMO ACCERTAMENTO - CONSEGUENZA.*
L'art. 8 della legge 11 novembre 1983 n. 638 (di conversione del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463) - norma che prevede che la pensione di Invalidità non è attribuita, e se attribuita ne resta sospesa la corresponsione, ove l'assicurato od il pensionato siano percettori di redditi superiori ad una determinata misura massima - va interpretato nel senso che, verificandosi tale condizione ostativa, la prestazione pensionistica diventa temporaneamente non esigibile senza incidenza alcuna sull'accertata sussistenza del diritto, e tale inesigibilità è destinata a cessare, con il ripristino degli effetti che sono propri dell'accertamento del diritto medesimo, non appena il reddito si riduca al di sotto della prefissata soglia massima, pertanto il giudice che accerti il diritto a pensione dell'assicurato, anche se con decorrenza anteriore alla legge citata, deve - per poter pronunciare la condanna dell'INPS al pagamento della pensione anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della nuova normativa - accertare altresì, in applicazione dello ius superveniens, la situazione reddituale dell'assicurato medesimo che condiziona la concreta erogabilità della pensione. Consegue altresì che il giudicato eventualmente formatosi in difetto della verifica di tale situazione reddituale contiene l'accertamento non solo del diritto alla pensione d'Invalidità ma anche della sua concreta erogabilità, accertamento che non può essere disconosciuto dall'INPS, salva la possibilità di sospendere l'erogazione della pensione per il periodo successivo alla formazione del giudicato predetto ove il reddito del pensionato risulti superiore al massimo legale. (Conf 4241/85, mass n 441735).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 8, Legge 11/11/1983 num. 638 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)