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Sez. 3, Sentenza n. 610 del 27/01/1981 (Rv. 411097 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) - AVENTI CAUSA DALLE PARTI - INCLUSIONE - ESTENSIONE DELL'EFFICACIA SOGGETTIVA DEL GIUDICATO - LEGITTIMAZIONE A CHIEDERE ED OTTENERE IL RILASCIO DELLA COPIA IN FORMA ESECUTIVA DELLA SENTENZA ED A ESEGUIRLA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411097-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) - AVENTI CAUSA DALLE PARTI - INCLUSIONE - ESTENSIONE DELL'EFFICACIA SOGGETTIVA DEL GIUDICATO - LEGITTIMAZIONE A CHIEDERE ED OTTENERE IL RILASCIO DELLA COPIA IN FORMA ESECUTIVA DELLA SENTENZA ED A ESEGUIRLA - CONSEGUENZE.*

L'art 2909 cod civ estende l'efficacia soggettiva del giudicato a tutti gli aventi causa (per fatto posteriore alla domanda) delle parti fra le quali fu emessa la sentenza, comprendendo in essi i successori a titolo universale e a titolo particolare, a causa di morte o per atto tra vivi. Tale estensione riguarda non solo il giudicato sostanziale, ma anche la legittimazione a chiedere e ad ottenere il rilascio della copia in Forma esecutiva e ad eseguire la sentenza, con la conseguenza che, passata in giudicato la sentenza emessa fra le parti originarie del rapporto controverso, anche l'avente causa a titolo particolare della parte vincitrice non e tenuto, ne legittimato a riproporre l'Azione di condanna verso l'altra parte, cosi come non puo promuovere un'Azione di accertamento della propria legittimazione ad eseguire la sentenza medesima. (Conf 1189/52).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)