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Sez. 3, Sentenza n. 13552 del 12/06/2006 (Rv. 589835 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) | Eredi ed aventi causa - Opponibilità del giudicato - Condizioni - Conoscenza della sentenza - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589835-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI)

La regola contenuta nell'art. 2909 cod. civ. esprime il principio della continuità soggettiva dell'accertamento contenuto nella sentenza passata in cosa giudicata, il quale non vincola soltanto le parti del giudizio nel quale la sentenza è stata pronunciata, ma anche i loro eredi ed aventi causa. Poiché questi ultimi, sul piano sostanziale, sono i continuatori del rapporto giuridico di cui era parte l'alienante, rispetto ad essi detto vincolo non subisce limitazioni, non essendo richiesto, in particolare, che essi siano a conoscenza del giudicato contenuto nella sentenza fatta valere nei loro confronti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)